A partire dal prossimo mercoledì 10 aprile 2019 si è proceduto  alla notifica delle ingiunzioni di pagamento relative alle sanzioni al Codice della Strada e di Polizia Amministrativa relative alle annualità 2014-2018.

L’atto indicato ha come destinatari tutti coloro che non hanno versato l’importo delle sanzioni richieste, hanno effettuato un versamento parziale rispetto a quanto dovuto o hanno pagato in ritardo.

Che cosa deve fare il cittadino che si è visto recapitare un’ingiunzione di pagamento? Per prima cosa non recarsi presso il Comando della Polizia Locale. La pratica può essere gestita tranquillamente da casa. L‘attività di riscossione ed accertamento è interamente affidata alla società partecipata del Comune di Ciampino A.S.P. S.p.A. a cui bisogna rivolgersi per la regolarizzazione della ingiunzione. I riferimenti sono esclusivamente: 

  • PEC: cds-ciampino@legalmail.it
  • mail: cds@asp-spa.it
  • telefono: 06.79069712 e 06.79069703
  • fax: 06.79069324
  • Ricevimento: presso gli uffici della riscossione di A.S.P. S.p.A. in L.go Felice Armati (sede del Municipio) nei giorni
  • lunedì e venerdì dalle 08.30 alle 12.00 
  • martedì e giovedì dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 15.15 alle 17.45
  • mercoledì chiuso al pubblico

 

Nella parte tabellare dell’ingiunzione è riportato il numero del verbale, la data di riferimento e la targa a cui si riferisce la multa. L’ingiunzione riporta i seguenti addebiti: importo della multa ordinaria (non ridotta essendo trascorsi 60 giorni, quindi di fatto l’importo raddoppiato), la maggiorazione e le spese (di notifica dei documenti oltre alle spese amministrative). In questa fase non può essere avanzata alcuna questione relativa alle motivazioni della sanzione essendo decorsi i termini per la presentazione di un ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. Vediamo ora le diverse ipotesi:

  1. Verbale regolarmente pagato: una volta verificato che il verbale è stato pagato entro 5 giorni (con la riduzione del 30%) o entro 60 giorni dalla notifica, inviare per posta elettronica all’indirizzo indicato copia della documentazione del pagamento effettuato unitamente ad una copia dell’ingiunzione.
  2. Verbale per il quale è stato presentato ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace nei termini previsti dalla Legge (rispettivamente 60 o 30 giorni dalla data di notifica del verbale originario): inviare la documentazione all’indirizzo di posta elettronica indicato unitamente ad una copia della decisione (se già adottata).
  3. Verbale per il quale è stato adottato un provvedimento di annullamento in autotutela da parte del Comando: inviare la documentazione che successivamente a specifica verifica comporterà l’annullamento dell’atto di ingiunzione.
  4. Verbale non pagato: provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 secondo le modalità indicate nell’ingiunzione. In questa fase non è possibile fatti salvi casi eccezionali richiedere il pagamento rateizzato di quanto dovuto

 

Che cosa accade se non pago l’ingiunzione ricevuta e non ricorrono le ipotesi previste ai numeri sopra indicati 1, 2 e 3? Successivamente alla scadenza, senza necessità di inoltrare ulteriore avviso, si provvederà all’iscrizione di un fermo amministrativo su uno dei beni mobili registrati di proprietà del debitore (o comunque a lui riconducibili) fatte salve ulteriori azioni esecutive previste dalla legge.

Posso fare ricorso avverso l’ingiunzione? Certo, entro 30 giorni presso il Giudice di Pace competente per territorio (Velletri) e comunque secondo le modalità indicate sull’ingiunzione. Così come detto prima, i motivi della lagnanza devono riferirsi all’atto impugnato (ingiunzione) e non ai verbali richiamati nella stessa.

Negli anni di riferimento avevo ricevuto una sanzione per eccesso di velocità, regolarmente pagata, oggi mi sono visto recapitare un’ingiunzione di pagamento. Come mai? Fatta salva la possibilità che il pagamento non è stato regolarmente registrato dall’ente/istituto di credito presso il quale la multa è stata pagata, controlla se hai regolarmente comunicato, contestualmente al pagamento, i dati relativi al contravventore per consentire l’addebito dei punti o il provvedimento di ritiro della patente. In caso contrario, il Comando della Polizia Locale ha emesso un verbale ai sensi dell’art. 126 bis, per la mancata comunicazione dei punti e sicuramente lo stesso non è stato regolarmente pagato. In questo caso, posso comunicare ora i dati del conducente del veicolo? No, oggi non possono essere più comunicati.

 

 

 

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