ACCERTAMENTI IMU

L’IMU è l’imposta che va pagata sugli immobili di cui siete proprietari o su cui avete un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie). Si paga sulle abitazioni principali di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9), sulle seconde case e su tutti gli altri immobili (ad esempio laboratori, negozi, capannoni, box non di pertinenza dell’abitazione principale).

Le scadenze

– acconto entro il 17 giugno 
– saldo entro il 16 dicembre 
Si può anche pagare entro il 17 giugno tutto l’importo

Chi deve pagare l’IMU

Devono pagare l’IMU:
– i proprietari di fabbricati qualora in possesso già di un’altra entità immobiliare
n.b. se il fabbricato è un’abitazione principale, si deve pagare l’IMU solo se è classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9
aree fabbricabili
terreni destinati a qualsiasi uso
– chi ha sull’immobile il diritto reale di: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie
– chi ha in concessione un’area demaniale
– i locatari di immobili concessi in leasing, anche se si tratta di immobili da costruire o in corso di costruzione. I locatari devono pagare l’IMU dalla data della stipula del contratto e per tutta la sua durata.
Ogni proprietario deve pagare la propria quota di IMU. Questo significa che se l’immobile ha più proprietari, la quota va proporzionata alla percentuale di possesso.
Inoltre devono pagare l’IMU:
– Il coniuge vedovo (superstite) che continua ad abitare nell’abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9). Gli altri eredi, invece, su quella casa non devono pagare l’IMU;
– Il coniuge a cui il Tribunale assegna la casa coniugale (di lusso – A/1, A/8, A/9) in seguito a separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ai soli fini dell’applicazione dell’IMU l’assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. L’altro coniuge non assegnatario, invece, non deve pagare l’IMU su quell’immobile.
Chi è in affitto non deve pagare l’IMU.

Chi incassa l’IMU

L’IMU su tutti gli immobili è interamente destinata al Comune, tranne quella sugli immobili ad uso produttivo che appartengono alla categoria catastale D.
Per questi immobili, infatti, l’imposta calcolata con l’aliquota dello 0,76% va versata allo Stato. Attenzione! L’imposta corrispondente alla differenza tra l’aliquota dello 0,76 % e quella deliberata dall’amministrazione, va versata al Comune.

Riferimenti normativi

L’I.M.U., anticipata in via sperimentale dal 2012, è disciplinata dall’art. 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214.
Sono da considerare anche:
– gli articoli 8 – 9 – 14 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni che dettano la disciplina originaria dell’I.M.U. e il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 istitutivo dell’I.C.I., in quanto compatibili, entrambi richiamati dalla norma sopra citata;
– il Decreto Legge 02.03.2012, n. 16 convertito con modific. dalla Legge 26.04.2012, n. 44.
inoltre:
dal  2013 si devono considerare:
– la Legge 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) – art. 1, comma 380 (modificativa dell’art. 13 del Decreto Legge 201/2011);
– il Decreto Legge 08.04.2013, n. 35 (art. 10, comma 4) convertito dalla Legge 06.06.2013,
n. 64 (modificativo dell’art. 13 del Decreto Legge 201/2011);
– il Decreto Legge 21.05.2013, n. 54 convertito con modific. dalla Legge 18.07.2013, n. 85;
– il Decreto Legge 31.08.2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 23 ottobre 2013, n. 124;
– il Decreto Legge 30.11.2013, n. 133.
dal 2014 si devono considerare:
la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);
il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68.
dal 2015 si devono considerare:
il Decreto Legge 28.03.2014 n. 47 convertito dalla Legge 23.05.2014 n. 80;
il Decreto 25 marzo 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (aggiornamento coefficienti dei fabbricati a valore contabile per l’anno 2016).
dal 2016 si deve considerare:
Legge di stabilità 2016, L. 28 dicembre 2015, n. 208

 

Responsabile ASP accertamenti IMU  : Arturo Accolla 

ORARIO RICEVIMENTO AL PUBBLICO UFFICIO RISCOSSIONE TRIBUTI ASP

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 16 orario continuato 
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